Versione
3.5
Terminologia
ed
Elementi
per
la
Registrazione
Lettera
di
Assunzione
di
Responsabilità
Assegnazione
di
un
nuovo
nome
a
dominio
Procedura
di
registrazione
Reiezione
della
domanda.
Cambio
di
provider/maintainer
Cambio
dell'assegnatario
del
nome
a
dominio
Trasferimento
su
accordo
delle
parti
Trasferimento
del
nome
a
dominio
a
seguito
di
procedura
di
riassegnazione.
Successioni
"mortis
causa"
a
titolo
universale
o
particolare.
Trasferimento
d'azienda
di
ramo
d'azienda
Trasformazione,
incorporazione
o
fusione
societaria
Documentazione
verificabile
Questo
documento
descrive
le
procedure
per
l'assegnazione,
la
modifica,
la
sospensione
e
la
revoca
di
un
nome
a
dominio
da
parte
della
Registration
Authority
Italiana
(RA).
In
questo
documento,
ovunque
si
parli
di
comunicazione
scritta,
si
può
intendere
anche
fax,
ma
non
posta
elettronica.
1.Terminologia
ed
Elementi
per
la
Registrazione
1.1
Provider/Maintainer
Il
provider/maintainer
è
colui
che
ha
stipulato
un
contratto
con
la
RA
per
la
registrazione
per
conto
proprio
o
per
conto
di
terzi
di
nomi
a
dominio
nel
ccTLD
"it".
1.2
Lettera
di
Assunzione
di
Responsabilità
La
lettera
di
assunzione
di
responsabilità
(lettera
di
AR)
è
la
lettera
con
la
quale
il
richiedente
del
nome
a
dominio
si
assume
la
piena
responsabilità
civile
e
penale
dell'uso
del
dominio
stesso.
Nella
lettera
di
AR,
oltre
a
quanto
previsto
all'articolo
13.1
delle
Regole
di
Naming,
ed
all'identificativo
del
Maintainer,
devono
essere
dichiarati,
secondo
lo
schema
predisposto
dalla
RA:
- per
le
società:
- numero
di
iscrizione
alla
Camera
di
Commercio
oppure
al
Registro
delle
imprese,
ove
previsti
dalla
legge;
- numero
di
partita
IVA;
- nome
e
cognome
del
legale
rappresentante;
- sede
sociale.
- per
le
ditte
individuali
- il
numero
di
partita
IVA
- per
i
liberi
professionisti:
- il
numero
di
partita
IVA,
ove
previsto
dalla
legge;
- la
data
e
il
numero
di
iscrizione
al
relativo
albo,
se
esistente.
- per
gli
Enti
pubblici:
- la
titolarità
del
richiedente
a
rappresentare
l'Ente;
- gli
estremi
del
provvedimento
con
cui
l'Ente
è
stato
costituito,
ove
possibile;
- il
codice
fiscale
o
partita
IVA,
ove
possibile;
- nel
caso
di
enti
pubblici
Italiani,
se
l'Ente
Pubblico
rientra
o
meno
tra
quelli
sottoposti
al
controllo
di
AIPA;
- per
le
associazioni:
- data
di
costituzione,
- data
e
numero
di
registrazione
ove
prevista
dalla
legge;
- nome
e
cognome
del
legale
rappresentante,
- codice
fiscale
o
partita
IVA
ove
previsti.
- per
le
persone
fisiche:
- nome
e
cognome,
- luogo
e
data
di
nascita,
- indirizzo
di
residenza
- identificativo
unico
(per
l'Italia
Codice
Fiscale)
e
paese
dell'Unione
Europea
che
lo
ha
emesso.
La
lettera
di
AR,
firmata
dal
richiedente,
va
inviata,
direttamente
o
tramite
il
proprio
provider/maintainer,
alla
RA
al
seguente
indirizzo:
Registration Authority Italiana
Network Information Center
c/o Istituto IAT del CNR
Via Giuseppe Moruzzi, 1
I-56124 Pisa
Fax: +39 050 542420
La
lettera
di
AR
può
essere
inviata,
dal
richiedente
o
tramite
il
proprio
provider/maintainer,
anche
via
fax.
2.
Assegnazione
di
un
nuovo
nome
a
dominio
2.1.Procedura
di
registrazione
La
procedura
di
registrazione
prevede
le
seguenti
fasi:
- Invio
alla
RA
della
lettera
di
AR,
secondo
le
specifiche
definite
in
1.2,
a
cura
del
richiedente
o
del
provider/maintainer
- Invio
del
modulo
di
registrazione
alla
RA,
secondo
le
modalita'
definite
in
1.3,
a
cura
del
provider/maintainer.
Tutti
i
moduli,
le
lettere
di
AR
e
le
richieste
inviate
alla
RA
devono
essere
formulate
in
lingua
italiana.
La
procedura
di
registrazione
si
considera
attivata
dal
momento
in
cui
la
RA
riceve
la
lettera
di
AR,
anche
via
fax,
debitamente
compilata
e
firmata.
L'ordine
di
precedenza
con
cui
vengono
evase
le
richieste
di
registrazione
si
basa
sull'ordine
temporale
di
arrivo
delle
lettere
di
AR.
Ferma
restando
la
priorita'
stabilita
dall'arrivo
della
lettera
di
AR,
la
RA
conservera'
e
riterra'
valido
un
modulo
ricevuto
fino
ad
un
massimo
di
10
giorni
prima
della
corrispondente
lettera
di
AR,
ma
non
lo
processera'
fino
a
che
la
corrispondente
lettera
di
AR
non
venga
accettata.
Entro
10
giorni
lavorativi
dall'attivazione
della
procedura
di
registrazione,
il
provider/maintainer
deve
completare
presso
la
RA
la
documentazione
relativa
alla
registrazione.
In
caso
contrario,
la
procedura
di
registrazione
fallisce,
la
richiesta
viene
annullata
(ed
il
provider/maintainer
che
ha
sottomesso
la
richiesta
di
registrazione
del
nome
a
domini
viene
informato
del
fallimento
della
procedura
di
registrazione).
2.2.1
Verifiche
sul
nome
richiesto
Il
nome
a
dominio
richiesto
è
comparato
con
tutti
gli
altri
nomi
a
dominio
presenti
nel
RNA
e
con
i
nomi
di
domini
la
cui
procedura
di
registrazione
è
attiva.
Se
si
verifica
una
delle
seguenti
condizioni:
- il
nome
a
dominio
richiesto
è
un
duplicato
nella
sintassi
IPS,
oppure
- il
nome
a
dominio
richiesto
è
un
duplicato
nella
sintassi
ISO/IEC
10021
ed
il
valore
del
campo
ADMD
è
diverso
da
"0",
oppure
- il
nome
a
dominio
richiesto
è
un
duplicato
nella
sintassi
ITU
X.500
la
richiesta
di
registrazione
viene
automaticamente
respinta.
2.2.2
Verifiche
di
congruenza
della
documentazione
La
RA
controlla
che
la
lettera
di
AR
ed
il
Modulo
di
Registrazione
siano
tra
loro
congruenti,
ossia
che:
- la
persona
indicata
sul
modulo
come
"admin-c"
coincida
con
il
firmatario
della
lettera
di
AR
- il
provider/maintainer
specificato
sulla
lettera
di
AR
sia
quello
da
cui
perviene
il
modulo
elettronico.
2.3
Conclusione
con
successo
della
procedura
di
registrazione
Se
tutte
le
verifiche
formali
e
tecniche
vengono
superate,
la
RA
provvede
a
che:
- le
deleghe
autoritative
per
il
nuovo
nome
a
dominio
siano
correttamente
inserite
negli
opportuni
nameserver
oppure
nelle
tabelle
operative
necessarie
al
corretto
utilizzo
dello
stesso
- siano
attivate
tutte
le
altre
registrazioni
tecniche
necessarie
per
il
funzionamento
dei
servizi
relativi
al
nuovo
nome
a
dominio.
A
questo
punto
la
RA
provvede
all'inserimento
del
nuovo
nome
a
dominio
nel
RNA
e
invia
al
provider/maintainer
una
conferma
della
avvenuta
registrazione.
2.4
Reiezione
della
domanda.
La
richiesta
di
assegnazione
in
uso
di
un
nome
a
dominio
viene
respinta,
nei
seguenti
casi:
- a)
Se
è
già
attiva
una
procedura
di
registrazione
per
il
nome
a
dominio
richiesto,
- b)
Se
le
verifiche
formali
e
tecniche
sui
documenti
di
registrazione
danno
esito
negativo
e
il
provider/maintainer
non
fornisce
entro
10
giorni
le
correzioni
richieste,
- c)
Se
l'invio
della
documentazione
non
viene
completato
entro
10
giorni
dalla
ricezione
della
lettera
di
AR.
2.5
Cambio
di
provider/maintainer
L'assegnatario
del
nome
a
dominio
invia
per
iscritto
alla
RA
la
dichiarazione
di
cambio
del
proprio
provider/maintainer.
Tale
dichiarazione
deve
essere
firmata
da
colui
che
è
indicato
come
admin-c
nel
modulo
di
registrazione
o
da
una
persona
aventi
i
poteri
di
legale
rappresentante
del
soggetto
che
ha
in
uso
il
nome
a
dominio
e
deve
contenere
l'indicazione
del
provider/maintainer
precedente
e
futuro.
3.
Cambio
dell'assegnatario
del
nome
a
dominio
3.1.
Trasferimento
su
accordo
delle
parti
Nelle
ipotesi
di
trasferimento
di
nome
a
dominio
per
accordo
fra
le
parti,
il
cessionario
è
tenuto
a
far
pervenire
contestualmente
alla
RA
una
dichiarazione
scritta
congiunta
da
parte
del
cedente
e
del
cessionario
relativa
al
traferimento
del
nome
a
dominio
ed
una
nuova
lettera
di
AR.
Quando
la
RA
riceve
dal
maintainer
del
cessionario
il
modulo
tecnico
la
RA
procede
all'assegnazione
del
dominio
come
previsto
dall'art.
9
delle
regole
di
naming.
In
caso
di
irregolarità
nella
lettera
di
AR
o
nel
modulo
la
RA
avverte
il
provider/maintainer
del
cessionario
e
sospende
l'assegnazione
sino
all'avvenuta
regolarizzazione.
L'operazione
di
trasferimento
dovrà
comunque
concludersi
entro
10gg
dall'attivazione
della
procedura
di
trasferimento
o
dalla
data
dell'ultima
segnalazione
di
irregolarita
grave;
nella
lettera
di
AR
o
nel
modulo
tecnico
inviata
al
provider/maintainer
del
cessionario.
Se
l'operazione
non
viene
completata
nei
tempi
sopra
indicati,
il
trasferimento
viene
annullato
ed
il
dominio
viene
assegnato
di
nuovo
al
cedente.
3.2
Trasferimento
del
nome
a
dominio
a
seguito
di
procedura
di
riassegnazione.
Il
nuovo
assegnatario
di
un
nome
a
dominio
a
seguito
dell'espletamento
della
procedura
di
riassegnazione
e'
tenuto
a
far
pervenire
alla
RA
una
lettera
di
AR
per
il
nome
a
dominio
assegnatogli
ed
il
relativo
modulo
tecnico
da
parte
del
proprio
maintainer.
La
RA,
dopo
aver
ricevuto
la
lettera
di
AR
ed
il
modulo
tecnico,
procede
all'assegnazione
del
dominio
secondo
quanto
previsto
dall'articolo
9
delle
regole
di
naming.
L'operazione
di
trasferimento
dovrà
comunque
concludersi
entro
30gg
dalla
comunicazione
dell'ente
conduttore
alla
RA
relativa
alla
rassegnazione
del
nome
a
dominio.
Se
l'operazione
non
viene
completata
nei
tempi
sopra
indicati,
il
trasferimento
viene
annullato
ed
il
nome
a
dominio
può
essere
nuovamente
assegnato
dalla
RA
a
chiunque
ne
faccia
richiesta.
3.3
Successioni
"mortis
causa"
a
titolo
universale
o
particolare.
Nel
caso
di
successione
"mortis
causa"
a
titolo
universale,
l'avente
causa
e'
tenuto
a
far
pervenire
alla
RA
i
propri
dati
identificativi,
certificato
di
morte
del
precedente
assegnatario
e
dichiarazione
che
l'avente
causa
e'
suo
erede
universale.
Nel
caso
di
successione
"mortis
causa"
a
titolo
particolare,
l'avente
causa
e'
tenuto
a
far
pervenire
alla
RA
i
propri
dati
identificativi,
certificato
di
morte
del
precedente
assegnatario
e
copia
della
disposizione
testamentaria
mediante
il
quale
e'
succeduto
al
defunto
nella
titolarita'
del
nome
a
dominio.
Il
successore
mortis
causa
è
inoltre
tenuto
a
far
pervenire
alla
RA
una
nuova
lettera
di
assunzione
di
responsabilità
e
da
parte
del
proprio
maintainer
nuovo
modulo
di
registrazione
contenente
i
propri
dati.
Ricevuta
la
documentazione
di
cui
sopra,
la
RA
procede
alla
modifica
dell'intestazione
del
nome
a
dominio
secondo
quanto
previsto
dall'articolo
9
delle
regole
di
naming.
L'operazione
di
trasferimento
dovrà
comunque
concludersi
entro
10gg
dall'attivazione
della
procedura
stessa
o
dalla
data
dell'ultima
segnalazione
di
irregolarità
nella
lettera
di
AR
o
nel
modulo
tecnico
inviata
al
provider/maintainer
del
successore.
Se
l'operazione
non
viene
completata
nei
tempi
sopra
indicati,
il
trasferimento
viene
annullato
ed
il
dominio
viene
revocato.
3.4
Trasferimento
d'azienda
di
ramo
d'azienda
Nel
caso
di
trasferimento
d'azienda
o
di
ramo
d'azienda,
la
Ra
procede
alla
modifica
dell'intestatario
del
nome
dominio
allorche'
riceve
dichiarazione
congiunta
del
cedente
e
del
cessionario
dell'avvenuto
trasferimento,
con
l'indicazione
dei
dati
identificativi
del
cessionario
e,
se
trattasi
di
societa'
o
imprenditori
di
cui
all'art.
2195
c.c.,
degli
estremi
dell'atto
e
della
sua
registrazione.
Il
cessionario
à
inoltre
tenuto
a
far
pervenire
alla
RA
una
nuova
lettera
di
assunzione
di
responsabilità
e
da
parte
del
proprio
maintainer
nuovo
modulo
di
registrazione
contenente
i
propri
dati.
Ricevuta
la
documentazione
di
cui
sopra,
la
RA
procede
alla
modifica
dell'intestazione
del
nome
a
dominio
secondo
quanto
previsto
dall'articolo
9
delle
regole
di
naming.
L'operazione
di
trasferimento
dovrà
comunque
concludersi
entro
10gg
dall'attivazione
della
procedura
di
trasferimento
o
dalla
data
dell'ultima
segnalazione
di
irregolarità
nella
lettera
di
AR
o
nel
modulo
tecnico
inviata
al
provider/maintainer
del
cessionario.
Se
l'operazione
non
viene
completata
nei
tempi
sopra
indicati,
il
trasferimento
viene
annullato
ed
il
dominio
viene
assegnato
di
nuovo
al
cedente.
3.5
Trasformazione,
incorporazione
o
fusione
societaria
Nel
caso
di
trasformazione,
incorporazione
o
fusione
societaria
la
RA
deve
ricevere
dalla
società
richiedente
idonea
dichiarazione
del
rappresentante
legale
ed
una
nuova
lettera
di
AR.
Il
richiedente
è
inoltre
tenuto
a
far
pervenire
alla
RA
da
parte
del
proprio
maintainer
nuovo
modulo
di
registrazione
contenente
i
propri
dati.
Ricevuta
la
documentazione
di
cui
sopra,
la
RA
procede
alla
modifica
dell'intestazione
del
nome
a
dominio
secondo
quanto
previsto
dall'articolo
9
delle
regole
di
naming.
L'operazione
di
cambio
dell'assegnatario
dovrà
comunque
concludersi
entro
10gg
lavorativi
dall'attivazione
della
procedura
o
dalla
data
dell'ultima
segnalazione
di
irregolarità
nella
lettera
di
AR
o
nel
modulo
tecnico
inviata
al
provider/maintainer
del
nuovo
assegnatario.
Se
l'operazione
non
viene
completata
nei
tempi
sopra
indicati,
il
dominio
viene
ripristinato
nello
stato
precedente.
4.
Documentazione
verificabile
In
qualsiasi
momento
la
RA
può
chiedere
che
le
siano
forniti
i
seguenti
documenti:
- originale
della
lettera
di
assunzione
di
responsabilità,
nel
caso
in
cui
essa
sia
stata
inviata
in
copia
o
via
fax;
- per
le
società
private,
visura
camerale
e/o
certificato
di
iscrizione
alla
Camera
di
Commercio
in
corso
di
validità
ove
previsto
dalla
legge,
e
copia
del
documento
di
attribuzione
della
partita
IVA;
- per
le
ditte
individuali,
copia
del
documento
di
attribuzione
della
partita
IVA;
- per
i
liberi
professionisti,
copia
del
documento
di
attribuzione
della
partita
IVA
ove
previsto
dalla
legge,
e
certificato
di
iscrizione
all'albo,
se
esistente;
- per
gli
Enti
pubblici,
documento
attestante
la
titolarità
del
richiedente
a
rappresentare
l'Ente,
anche
mediante
auto-
certificazione,
copia
del
provvedimento
amministrativo
con
cui
è
stato
istituito
l'Ente,
se
possibile,
e
copia
del
documento
di
attribuzione
della
partita
IVA
o
del
codice
fiscale
- per
le
associazioni,
l'atto
costitutivo
e/o
lo
statuto.
- per
le
persone
fisiche,
la
copia
del
documento
d'identità
e
la
copia
del
documento
con
l'identificativo
unico
(per
l'Italia
il
Codice
Fiscale).
Nel
caso
si
tratti
di
documentazione
in
lingua
straniera,
ad
essa
deve
essere
allegata
la
relativa
traduzione
giurata
in
italiano.
inizio
|