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PROCEDURE TECNICHE DI REGISTRAZIONE DOMINI  .IT

Procedure Tecniche di Registrazione

Versione 3.5

Terminologia ed Elementi per la Registrazione
Lettera di Assunzione di Responsabilità
Assegnazione di un nuovo nome a dominio
Procedura di registrazione
Reiezione della domanda.
Cambio di provider/maintainer
Cambio dell'assegnatario del nome a dominio
Trasferimento su accordo delle parti
Trasferimento del nome a dominio a seguito di procedura di riassegnazione.
Successioni "mortis causa" a titolo universale o particolare.
Trasferimento d'azienda di ramo d'azienda
Trasformazione, incorporazione o fusione societaria
Documentazione verificabile

Questo documento descrive le procedure per l'assegnazione, la modifica, la sospensione e la revoca di un nome a dominio da parte della Registration Authority Italiana (RA).

In questo documento, ovunque si parli di comunicazione scritta, si può intendere anche fax, ma non posta elettronica.

1.Terminologia ed Elementi per la Registrazione

1.1 Provider/Maintainer

Il provider/maintainer è colui che ha stipulato un contratto con la RA per la registrazione per conto proprio o per conto di terzi di nomi a dominio nel ccTLD "it".

1.2 Lettera di Assunzione di Responsabilità

La lettera di assunzione di responsabilità (lettera di AR) è la lettera con la quale il richiedente del nome a dominio si assume la piena responsabilità civile e penale dell'uso del dominio stesso. Nella lettera di AR, oltre a quanto previsto all'articolo 13.1 delle Regole di Naming, ed all'identificativo del Maintainer, devono essere dichiarati, secondo lo schema predisposto dalla RA:

  • per le società:
    1. numero di iscrizione alla Camera di Commercio oppure al Registro delle imprese, ove previsti dalla legge;
    2. numero di partita IVA;
    3. nome e cognome del legale rappresentante;
    4. sede sociale.
  • per le ditte individuali
    1. il numero di partita IVA
  • per i liberi professionisti:
    1. il numero di partita IVA, ove previsto dalla legge;
    2. la data e il numero di iscrizione al relativo albo, se esistente.
  • per gli Enti pubblici:
    1. la titolarità del richiedente a rappresentare l'Ente;
    2. gli estremi del provvedimento con cui l'Ente è stato costituito, ove possibile;
    3. il codice fiscale o partita IVA, ove possibile;
    4. nel caso di enti pubblici Italiani, se l'Ente Pubblico rientra o meno tra quelli sottoposti al controllo di AIPA;
  • per le associazioni:
    1. data di costituzione,
    2. data e numero di registrazione ove prevista dalla legge;
    3. nome e cognome del legale rappresentante,
    4. codice fiscale o partita IVA ove previsti.
  • per le persone fisiche:
    1. nome e cognome,
    2. luogo e data di nascita,
    3. indirizzo di residenza
    4. identificativo unico (per l'Italia Codice Fiscale) e paese dell'Unione Europea che lo ha emesso.

La lettera di AR, firmata dal richiedente, va inviata, direttamente o tramite il proprio provider/maintainer, alla RA al seguente indirizzo:

 

    Registration Authority Italiana
    Network Information Center
    c/o Istituto IAT del CNR
    Via Giuseppe Moruzzi, 1
    I-56124 Pisa
    Fax: +39 050 542420

La lettera di AR può essere inviata, dal richiedente o tramite il proprio provider/maintainer, anche via fax.

2. Assegnazione di un nuovo nome a dominio

2.1.Procedura di registrazione

La procedura di registrazione prevede le seguenti fasi:

  1. Invio alla RA della lettera di AR, secondo le specifiche definite in 1.2, a cura del richiedente o del provider/maintainer
  2. Invio del modulo di registrazione alla RA, secondo le modalita' definite in 1.3, a cura del provider/maintainer.

Tutti i moduli, le lettere di AR e le richieste inviate alla RA devono essere formulate in lingua italiana.

La procedura di registrazione si considera attivata dal momento in cui la RA riceve la lettera di AR, anche via fax, debitamente compilata e firmata. L'ordine di precedenza con cui vengono evase le richieste di registrazione si basa sull'ordine temporale di arrivo delle lettere di AR.

Ferma restando la priorita' stabilita dall'arrivo della lettera di AR, la RA conservera' e riterra' valido un modulo ricevuto fino ad un massimo di 10 giorni prima della corrispondente lettera di AR, ma non lo processera' fino a che la corrispondente lettera di AR non venga accettata.

Entro 10 giorni lavorativi dall'attivazione della procedura di registrazione, il provider/maintainer deve completare presso la RA la documentazione relativa alla registrazione. In caso contrario, la procedura di registrazione fallisce, la richiesta viene annullata (ed il provider/maintainer che ha sottomesso la richiesta di registrazione del nome a domini viene informato del fallimento della procedura di registrazione).

2.2.1 Verifiche sul nome richiesto

Il nome a dominio richiesto è comparato con tutti gli altri nomi a dominio presenti nel RNA e con i nomi di domini la cui procedura di registrazione è attiva. Se si verifica una delle seguenti condizioni:

  • il nome a dominio richiesto è un duplicato nella sintassi IPS, oppure
  • il nome a dominio richiesto è un duplicato nella sintassi ISO/IEC 10021 ed il valore del campo ADMD è diverso da "0", oppure
  • il nome a dominio richiesto è un duplicato nella sintassi ITU X.500
la richiesta di registrazione viene automaticamente respinta.

2.2.2 Verifiche di congruenza della documentazione

La RA controlla che la lettera di AR ed il Modulo di Registrazione siano tra loro congruenti, ossia che:

  • la persona indicata sul modulo come "admin-c" coincida con il firmatario della lettera di AR
  • il provider/maintainer specificato sulla lettera di AR sia quello da cui perviene il modulo elettronico.

2.3 Conclusione con successo della procedura di registrazione

Se tutte le verifiche formali e tecniche vengono superate, la RA provvede a che:

  • le deleghe autoritative per il nuovo nome a dominio siano correttamente inserite negli opportuni nameserver oppure nelle tabelle operative necessarie al corretto utilizzo dello stesso
  • siano attivate tutte le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei servizi relativi al nuovo nome a dominio.

A questo punto la RA provvede all'inserimento del nuovo nome a dominio nel RNA e invia al provider/maintainer una conferma della avvenuta registrazione.

2.4 Reiezione della domanda.

La richiesta di assegnazione in uso di un nome a dominio viene respinta, nei seguenti casi:

  • a) Se è già attiva una procedura di registrazione per il nome a dominio richiesto,
  • b) Se le verifiche formali e tecniche sui documenti di registrazione danno esito negativo e il provider/maintainer non fornisce entro 10 giorni le correzioni richieste,
  • c) Se l'invio della documentazione non viene completato entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di AR.

2.5 Cambio di provider/maintainer

L'assegnatario del nome a dominio invia per iscritto alla RA la dichiarazione di cambio del proprio provider/maintainer. Tale dichiarazione deve essere firmata da colui che è indicato come admin-c nel modulo di registrazione o da una persona aventi i poteri di legale rappresentante del soggetto che ha in uso il nome a dominio e deve contenere l'indicazione del provider/maintainer precedente e futuro.

3. Cambio dell'assegnatario del nome a dominio

3.1. Trasferimento su accordo delle parti

Nelle ipotesi di trasferimento di nome a dominio per accordo fra le parti, il cessionario è tenuto a far pervenire contestualmente alla RA una dichiarazione scritta congiunta da parte del cedente e del cessionario relativa al traferimento del nome a dominio ed una nuova lettera di AR.

Quando la RA riceve dal maintainer del cessionario il modulo tecnico la RA procede all'assegnazione del dominio come previsto dall'art. 9 delle regole di naming.

In caso di irregolarità nella lettera di AR o nel modulo la RA avverte il provider/maintainer del cessionario e sospende l'assegnazione sino all'avvenuta regolarizzazione.

L'operazione di trasferimento dovrà comunque concludersi entro 10gg dall'attivazione della procedura di trasferimento o dalla data dell'ultima segnalazione di irregolarita grave; nella lettera di AR o nel modulo tecnico inviata al provider/maintainer del cessionario. Se l'operazione non viene completata nei tempi sopra indicati, il trasferimento viene annullato ed il dominio viene assegnato di nuovo al cedente.

3.2 Trasferimento del nome a dominio a seguito di procedura di riassegnazione.

Il nuovo assegnatario di un nome a dominio a seguito dell'espletamento della procedura di riassegnazione e' tenuto a far pervenire alla RA una lettera di AR per il nome a dominio assegnatogli ed il relativo modulo tecnico da parte del proprio maintainer. La RA, dopo aver ricevuto la lettera di AR ed il modulo tecnico, procede all'assegnazione del dominio secondo quanto previsto dall'articolo 9 delle regole di naming.

L'operazione di trasferimento dovrà comunque concludersi entro 30gg dalla comunicazione dell'ente conduttore alla RA relativa alla rassegnazione del nome a dominio. Se l'operazione non viene completata nei tempi sopra indicati, il trasferimento viene annullato ed il nome a dominio può essere nuovamente assegnato dalla RA a chiunque ne faccia richiesta.

3.3 Successioni "mortis causa" a titolo universale o particolare.

Nel caso di successione "mortis causa" a titolo universale, l'avente causa e' tenuto a far pervenire alla RA i propri dati identificativi, certificato di morte del precedente assegnatario e dichiarazione che l'avente causa e' suo erede universale.

Nel caso di successione "mortis causa" a titolo particolare, l'avente causa e' tenuto a far pervenire alla RA i propri dati identificativi, certificato di morte del precedente assegnatario e copia della disposizione testamentaria mediante il quale e' succeduto al defunto nella titolarita' del nome a dominio.

Il successore mortis causa è inoltre tenuto a far pervenire alla RA una nuova lettera di assunzione di responsabilità e da parte del proprio maintainer nuovo modulo di registrazione contenente i propri dati. Ricevuta la documentazione di cui sopra, la RA procede alla modifica dell'intestazione del nome a dominio secondo quanto previsto dall'articolo 9 delle regole di naming.

L'operazione di trasferimento dovrà comunque concludersi entro 10gg dall'attivazione della procedura stessa o dalla data dell'ultima segnalazione di irregolarità nella lettera di AR o nel modulo tecnico inviata al provider/maintainer del successore. Se l'operazione non viene completata nei tempi sopra indicati, il trasferimento viene annullato ed il dominio viene revocato.

3.4 Trasferimento d'azienda di ramo d'azienda

Nel caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, la Ra procede alla modifica dell'intestatario del nome dominio allorche' riceve dichiarazione congiunta del cedente e del cessionario dell'avvenuto trasferimento, con l'indicazione dei dati identificativi del cessionario e, se trattasi di societa' o imprenditori di cui all'art. 2195 c.c., degli estremi dell'atto e della sua registrazione.

Il cessionario à inoltre tenuto a far pervenire alla RA una nuova lettera di assunzione di responsabilità e da parte del proprio maintainer nuovo modulo di registrazione contenente i propri dati. Ricevuta la documentazione di cui sopra, la RA procede alla modifica dell'intestazione del nome a dominio secondo quanto previsto dall'articolo 9 delle regole di naming.

L'operazione di trasferimento dovrà comunque concludersi entro 10gg dall'attivazione della procedura di trasferimento o dalla data dell'ultima segnalazione di irregolarità nella lettera di AR o nel modulo tecnico inviata al provider/maintainer del cessionario. Se l'operazione non viene completata nei tempi sopra indicati, il trasferimento viene annullato ed il dominio viene assegnato di nuovo al cedente.

3.5 Trasformazione, incorporazione o fusione societaria

Nel caso di trasformazione, incorporazione o fusione societaria la RA deve ricevere dalla società richiedente idonea dichiarazione del rappresentante legale ed una nuova lettera di AR.

Il richiedente è inoltre tenuto a far pervenire alla RA da parte del proprio maintainer nuovo modulo di registrazione contenente i propri dati.

Ricevuta la documentazione di cui sopra, la RA procede alla modifica dell'intestazione del nome a dominio secondo quanto previsto dall'articolo 9 delle regole di naming.

L'operazione di cambio dell'assegnatario dovrà comunque concludersi entro 10gg lavorativi dall'attivazione della procedura o dalla data dell'ultima segnalazione di irregolarità nella lettera di AR o nel modulo tecnico inviata al provider/maintainer del nuovo assegnatario. Se l'operazione non viene completata nei tempi sopra indicati, il dominio viene ripristinato nello stato precedente.

4. Documentazione verificabile

In qualsiasi momento la RA può chiedere che le siano forniti i seguenti documenti:

  • originale della lettera di assunzione di responsabilità, nel caso in cui essa sia stata inviata in copia o via fax;
  • per le società private, visura camerale e/o certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità ove previsto dalla legge, e copia del documento di attribuzione della partita IVA;
  • per le ditte individuali, copia del documento di attribuzione della partita IVA;
  • per i liberi professionisti, copia del documento di attribuzione della partita IVA ove previsto dalla legge, e certificato di iscrizione all'albo, se esistente;
  • per gli Enti pubblici, documento attestante la titolarità del richiedente a rappresentare l'Ente, anche mediante auto- certificazione, copia del provvedimento amministrativo con cui è stato istituito l'Ente, se possibile, e copia del documento di attribuzione della partita IVA o del codice fiscale
  • per le associazioni, l'atto costitutivo e/o lo statuto.
  • per le persone fisiche, la copia del documento d'identità e la copia del documento con l'identificativo unico (per l'Italia il Codice Fiscale).
Nel caso si tratti di documentazione in lingua straniera, ad essa deve essere allegata la relativa traduzione giurata in italiano.

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